STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE “ALL TOGETHER”
Costituzione - Denominazione - Sede Art. 1. E' costituita con Sede legale in Usmate-Velate, in via Archimede 7 L’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione musicale All Together” responsabile ai sensi della L.R. 01/2008 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Art. 2. “L’associazione musicale All Together”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Finalità e attività Art. 3. L’Associazione si propone di svolgere l’attività nel settore della promozione della cultura e dell’arte attraverso l’esecuzione della musica corale in pubblico sia in forma di concerto, sia come partecipazione a rassegne, festival, incontri musicali, celebrazioni, concorsi corali nazionali e internazionali. L’adesione a progetti musicali elaborati della Comunità Europea. L’associazione intende promuovere manifestazioni a sfondo sociale, culturale ed umanitario e per raggiungere la propria finalità può intraprendere qualsiasi iniziativa, in forma autonoma o in sinergia con Enti, Istituzioni pubbliche e private, associazioni affini o no, fermo restando l’obbligo di attività no-profit. Soci Art. 4. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, nutrendo interesse e riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne facciano domanda. I cantori del coro devono rivestire obbligatoriamente la qualità di socio dell’Associazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere motivata e presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell’apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà a maggioranza semplice sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante associazione. Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Diritti e doveri dei soci Art. 7. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti; di versare la quota sociale annuale; di non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione e dei loro associati. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 8. La qualità di socio si perde: - per decesso; - per mancato pagamento della quota sociale annuale; - per recesso volontario senza oneri a carico del socio; - per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi sopra indicati è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea Organi sociali e cariche elettive Art. 9. Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vicepresidente; - il Tesoriere; Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Art. 10. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ogni socio partecipa all’Assemblea. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione e per mezzo di qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (lettera raccomandata o posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede delle convocazioni e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Art. 11. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Art. 12. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Vige il principio del voto singolo ai sensi dell’Art. 2532 comma 2 C.C. E’ consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Art. 14. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo; - definisce il programma generale annuale di attività; - procede alla nomina dei membri del consiglio direttivo e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; - determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; - delibera sulle responsabilità dei consiglieri; - decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8; - discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Art. 15. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Consiglio Direttivo Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, nominati tra i soci dall’Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o tramite posta elettronica con avviso di ricezione, almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: - elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca; - elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca; - nomina il Tesoriere; - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; - predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; - presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l’anno in corso e la quota associativa annuale; - conferisce procure generali e speciali; - instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; - propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, delle sue attività e degli organi sociali; - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; - ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; - delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10. Art. 19. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il Presidente e il Vicepresidente Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Tesoriere Art. 21. Il Tesoriere gestisce l’amministrazione e la finanza dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l’attuabilità dei progetti di spesa inerenti l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 22. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il preventivo per l’anno in corso. Art. 23. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: - quote associative; - contributi di simpatizzanti; - contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - donazioni e lasciti testamentari; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da: - beni immobili e mobili; - azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; - donazioni, lasciti o successioni; - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni Art. 26. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 15 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità. Il patrimonio devoluto non potrà essere distribuito tra i soci. Norma finale Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Usmate Velate, 24 gennaio 2013
